mercoledì 30 giugno 2010

Che cos´è lo scopo sociale?

Per le società lo scopo sociale si può definire anche come lo scopo-fine del contratto di società. L´art. 2247 del codice civile enuncia solo uno dei possibili scopi-fine del contratto di società, ovvero lo scopo di lucro.
Lo scopo di lucro è quello tipico della società che si propone di destinare ai soci i proventi dell´attività economica esercitata (scopo di divisione degli utili).
Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società.
Lo scopo mutualistico (presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici) non è espressamente definito dalla normativa civile, ma solo da quella fiscale. Il Legislatore fiscale stabilisce che per mutualità deve intendersi la capacità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni di lavoro più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato (cioè un vantaggio economico diretto che potrà consistere in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del proprio lavoro).
Si considera anche esistente uno scopo consortile, tipico dei consorzi istituiti in forma di società ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche (al fine di procurare un vantaggio patrimoniale diretto, sottoforma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati) . In relazione allo scopo di lucro della società consortile, la giurisprudenza sostiene che la società consortile possa "...costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro; in tal caso, infatti, ai sensi dell´art. 2602, la causa giuridica del contratto è proprio quella del consorzio..." (Corte d´Appello Ancona, 10.11.1980, Ist. elettronico qualità ind. ).
Elemento comune di queste tre ultime categorie è la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo dei soci, è comune cioè lo scopo-mezzo (si parla in questo caso di autodestinazione dei risultati, che nelle società cooperative e nelle società consortili consisterà poi più specificamente nello scopo-fine del vantaggio patrimoniale diretto, nelle società a scopo di lucro nella divisione degli utili).
Esistono tuttavia pure società o enti senza scopo di lucro per i quali è fatto divieto di distribuire gli utili tra i soci. Con l´introduzione della figura giuridica dell´impresa sociale si è per la prima volta data una specifica veste giuridica pure a tale scopo e il concetto di imprenditoria è stato distinto definitivamente da quello di finalità lucrativa.

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